Il Venditore è tenuto al rispetto di standard di qualità specifici e generali dettati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti con la Delibera 413/2016/R/com Allegato A e ss.mm.ii. (TIQV – Testo Integrato Qualità Vendita).
Per standard specifico si intende il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al cliente; invece, per standard generale si intende il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni.
Di seguito si riportano gli standard a cui SEL Srl è soggetta e i livelli raggiunti.
Tabella “Indicatori call center”
| Indicatore CALL CENTER |
Standard generali (% minima) |
Livelli raggiunti da SEL 2025 |
| Accessibilità al servizio del Call center |
AS ≥ 95 % |
99% |
| Tempo medio di attesa del Call center |
TMA ≤ 180 secondi |
18” |
| Livello di servizio del Call center |
LS ≥ 85 % |
85% |
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità il Venditore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, attraverso l’accredito della somma nella prima bolletta utile. L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione.
Tabella “Indenizzi”
| INDICATORE |
INDENNIZZI AUTOMATICI ANNO 2026* |
Risposta motivata a reclami scritti di competenza venditore
Rettifica di fatturazione
Rettifica doppia fatturazione |
se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard |
€ 30,00 |
| se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard |
€ 60,00 |
| se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard |
€ 90,00 |
*Per il 2025, l’indennizzo base era di 25€, a crescere a seconda del ritardo nella risposta
Il Venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile a cause di forza maggiore (intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi) e a cause imputabili al cliente finale o a terzi (ovvero danni o impedimenti provocati da terzi).
Inoltre, il Venditore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare per mancato rispetto del medesimo standard specifico, in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime previste.
Si ricorda infine, che nel caso di mancato rispetto degli standard da parte del Distributore di competenza, il Venditore dovrà accreditare al Cliente l’indennizzo ricevuto dal Distributore stesso.